Irrilevanza fiscale per il professionista delle spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente
Il comma 5, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 interviene sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
Con la modifica dell’articolo 54, comma 5, TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, infatti, non saranno più tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto acquistate direttamente dal committente (come già accade per le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande).
Sostanzialmente viene modificato il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo attraverso la deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente e anche per le spese da questi direttamente sostenute.
Le spese ricomprese in tale deroga diventano quindi:
- per il professionista irrilevanti ai fini reddituali;
- per l’azienda che le ha sostenute deducibili a prescindere dalla ricezione della parcella del professionista.
N.B.: L’irrilevanza fiscale per il professionista si traduce pertanto nel venir meno – come avvenuto fino al 2016 - dell’obbligo di ri-addebito delle spese in fattura e nella impossibilità, quindi, di dedurle quale componente di costo dal proprio reddito di lavoro autonomo
Vediamo quindi di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i comportamenti del professionista e del committente.
Professionista |
Committente |
emette l’avviso di parcella senza inserire le spese sostenute dal committente per alberghi, somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di viaggio e di trasporto |
riceve il documento fiscale attestante la spesa da egli stesso sostenuta a favore del professionista |
le spese di cui sopra non potranno essere considerate deducibili dal reddito di lavoro autonomo |
non necessita alcuna comunicazione di tale spesa al professionista e quindi non dovrà inviare a questi copia della relativa documentazione fiscale |
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dedurrà il costo in base alle norme ordinarie di lavoro autonomo o impresa a seconda dell’attività svolta |
Novità in tema di presunzioni dei versamenti bancari per i professionisti
Sempre dall’articolo 7-quater, questa volta al comma 1, vengono apportate rilevanti modifiche a talune disposizioni contenute nell’articolo 32, D.P.R. 600/1973 in tema di accertamento.
Con riferimento agli accertamenti bancari l’Amministrazione finanziaria può richiedere al professionista/lavoratore autonomo:
- le movimentazioni in entrata;
- le movimentazioni in uscita.
In merito ai movimenti in uscita la ratio della richiesta attiene alla possibilità di ricondurre all’attività svolta i movimenti in uscita riportati in contabilità, in assenza di tale ricongiunzione l’onere di provare l’inerenza cade sul contribuente.
La giurisprudenza
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014 è intervenuta sul tema, sgombrando ogni dubbio circa la non applicabilità di detta presunzione in riferimento ai prelevamenti effettuati, sul presupposto che l’utilizzo dei fondi, per una persona fisica, è solitamente rivolto a finalità personali e familiari, non dovendo dimenticare l’assenza di obblighi contabili.
Si è trattato di un intervento giurisprudenziale non ancora recepito da nessun documento legislativo che ha, come è possibile immaginare, generato confusione e al contempo creato una barriera all’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria.
A sostegno della suprema corte si è espresso ora anche il legislatore seppur in riferimento non ai prelievi ma ai versamenti, è stata difatti eliminata la presunzione riferita ai compensi per i versamenti eseguiti sul proprio conto corrente da parte di professionisti e lavoratori autonomi.
Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati.
Presunzione prelievi |
Presunzione versamenti |
eliminata comma 1, articolo 7-quater, L. 225/2016 |
dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014 |
Per completezza si segnala che la legge in commento ha anche operato una modifica dell’art. 32, DPR n. 600/73 per effetto della quale, con riferimento alle imprese e non a professionisti e lavoratori autonomi, i versamenti e i prelevamenti bancari non riportati in contabilità e per i quali non sia stato indicato il beneficiario sono presuntivamente considerati ricavi solo se superiori a 1.000 Euro giornalieri e a 5.000 Euro mensili.
[ L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata in base alle leggi vigenti all’epoca della pubblicazione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. Si consiglia di verificare se sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali successive che ne hanno modificato il trattamento ]